Art. 33 · Dove si paga la bolletta
Capo IV

Art. 33

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Dove si paga la bolletta

In vigore dal 19 lug 1997
1. I pagamenti dovuti dall'abbonato al gestore vanno effettuati presso: uffici postali; istituti bancari; enti esattori indicati dal gestore; il gestore, con le modalità di cui al comma 2. 2. In ogni città sede territoriale competente del gestore è garantita la possibilità di effettuare il pagamento delle bollette in esenzione di spesa, tramite dispositivi automatici.
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urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1997-05-08;197#art-33