Capo III
Art. 21
21 / 45Attività necessarie per il collegamento alla rete
In vigore dal 19 lug 1997
1. L'abbonato è tenuto a consentire gratuitamente al gestore l'accesso e l'attraversamento, anche sotterraneo, dell'immobile di sua proprietà, per tutto quanto occorrente ai collegamenti alla rete del gestore.
2. La richiesta di abbonamento rimane priva di effetti se, chi la richiede, non consente il predetto accesso e / o attraversamento.
3. Qualora il collegamento alla rete sia impedito da parte di terzi che non consentono l'attraversamento e / o l'accesso alla loro proprietà, il gestore non è responsabile per i ritardi o per la revoca della richiesta di collegamento.
4. Per il corretto svolgimento del servizio, il numero delle linee dell'abbonato deve essere correlato alla intensità del traffico globale dello stesso. A tal fine il gestore garantisce la adeguata disponibilità degli impianti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1997-05-08;197#art-21