Capo I
Art. 11
11 / 45Nuove attivazioni di abbonati con morosità pendenti
In vigore dal 19 lug 1997
1. Nel caso di nuova domanda di abbonamento presentata da chi sia stato in precedenza abbonato moroso, il gestore ha diritto di subordinare il nuovo abbonamento al pagamento delle somme rimaste insolute. Al fine di evitare situazioni di insolvenza preordinata o di frodi, tale diritto del gestore avrà applicazione anche nei confronti delle domande di nuovi abbonamenti o di trasloco, presentate da conviventi o coabitanti dell'abbonato moroso, relative all'impianto per il quale si è verificata la morosità.
2. Il gestore ha altresì il diritto di subordinare l'attivazione o proseguire la fornitura del servizio telefonico nei confronti di coloro che (protestati, falliti, insolventi fraudolenti, nonché nei casi di truffa o di altri reati connessi alla criminalità informatica) abbiano condizioni patrimoniali tali da porre in evidente pericolo il pagamento del servizio, salvo che siano prestate idonee garanzie patrimoniali, personali o reali.
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