Art. 4
4 / 11Istruttoria
In vigore dal 15 lug 1997
1. L'amministrazione o ente, ricevuta la domanda di pensione di inabilità conforme a quanto indicato all', comma 3, dispone per l'accertamento sanitario dello stato di inabilità presso gli organi sanitari cui è demandato tale accertamento in caso di infermità dipendenti da causa di servizio secondo le disposizioni in vigore nei distinti ordinamenti previdenziali.
2. L'amministrazione o ente respinge la domanda di pensione di inabilità senza disporre l'accertamento sanitario in assenza del requisito indicato all', comma 1, lettere a) ed, inoltre, del requisito di cui alla successiva lettera b) limitatamente ai casi di intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro alla data di presentazione della domanda.
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