Art. 2
2 / 11Requisiti
In vigore dal 15 lug 1997
1. La pensione di inabilità spetta ai dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità, computata ai sensi dell' della legge 4 aprile 1952, n. 218;
b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio;
c) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità di cui alla precedente lettera b).
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro:decreto:1997-05-08;187#art-2