Art. 4
4 / 4In vigore dal 2 ago 1997
1. Sino a quando la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le province di Trieste e Udine, i comuni di Trieste e Muggia ed i comuni interessati per la provincia di Udine non avranno provveduto alla nomina dei propri rappresentanti, le giunte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste e di Udine espletano tutti i compiti che il presente regolamento affida alle giunte stesse integrate con i rappresentanti degli enti predetti.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 aprile 1997
Il Ministro: Bersani Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1997
Registro n. 1 Industria, foglio n. 175
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-04-23;252#art-4