Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 2 ago 1997
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, che ha esteso, limitatamente al prodotto benzina, il regime agevolativo previsto per la provincia di Gorizia alla provincia di Trieste e ad alcuni comuni della provincia di Udine; Visto il decreto 24 marzo 1988, n. 191, concernente le norme di attuazione della sopracitata disposizione; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, con la legge 6 febbraio 1992, n. 66, che al comma 1- ter dell'articolo 7 ha previsto l'estensione del regime agevolato di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, al prodotto gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni della provincia di Udine determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro; Visto l', punto 22, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito con legge 8 agosto 1995, n. 349, concernente il differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria, che ha prorogato il precisato regime agevolato fino al 31 dicembre 1998; Visto il decreto 30 luglio 1993, con il quale il Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, ha individuato i comuni della provincia di Udine aventi diritto al regime agevolato; Vista la sentenza 11 febbraio 1994, passata in giudicato, con la quale il tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha annullato il sopracitato decreto, per quanto concerne l'indicazione dei comuni di Tolmezzo, Gemona del Friuli, Osoppo, San Daniele del Friuli, Udine, Codroipo e Cervignano del Friuli, perché non siti in zona confinaria; Visto l'articolo 8-bis della legge 22 gennaio 1992, n. 17, concernente la quantificazione in litri anziché in chilogrammi dei contingenti benzina e gasolio; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 410605 del 12 marzo 1997; Adotta il seguente regolamento: . 1. In virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 7-1/ ter della legge 6 febbraio 1992, n. 66, alla provincia di Trieste spettano in regime agevolato 11.497.005 litri di gasolio ed ai comuni della provincia di Udine, compresi nell'allegato A) della legge 5 marzo 1985, n. 129, spettano 5.748.502 litri di gasolio. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-04-23;252#art-1