Art. 5
5 / 6Organizzazione del servizio
In vigore dal 9 ago 1997
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana le direttive per l'attività del servizio e per assicurare la collaborazione dell'amministrazione all'attività del servizio stesso.
2. Alla direzione del servizio è preposto un collegio, composto da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili con qualifica non inferiore a consigliere o fra gli avvocati dello Stato, anche in quiescenza, e da due membri scelti fra i dirigenti generali del ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che non siano preposti a direzioni generali.
3. I componenti di detto collegio durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
4. Sono assegnati al servizio tre dirigenti del ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni anche già collocati fuori ruolo o in posizione di comando presso il Ministero stesso, ed un contingente di personale non superiore alle dieci unità appartenenti alle diverse qualifiche.
5. Il decreto di nomina determina le spese di funzionamento del collegio, che non possono comportare, complessivamente, oneri aggiuntivi per l'amministrazione, fatta esclusione di quelli connessi al trattamento di missione eventualmente dovuto. Ai componenti il collegio per il controllo interno e al personale del servizio di cui al comma 4 è riconosciuto il trattamento economico del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.
6. Al servizio sono assegnati locali e mezzi, anche informatici, idonei al corretto svolgimento delle funzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1997-04-18;236#art-5