Art. 6 · Norma transitoria

Art. 6

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Norma transitoria

In vigore dal 14 ott 1997
1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, l'attuazione del programma operativo comunitario 1994 / 1999, per la parte relativa all'alta formazione, è affidata, fino alla sua conclusione, all'ufficio secondo del Dipartimento per gli affari economici, che ha cura di tenerne informato il Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 marzo 1997 Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Berlinguer Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini p. Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Pennacchi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1997 Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 159
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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1997-03-25;326#art-6