Art. 6
6 / 6Norma transitoria
In vigore dal 14 ott 1997
1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, l'attuazione del programma operativo comunitario 1994 / 1999, per la parte relativa all'alta formazione, è affidata, fino alla sua conclusione, all'ufficio secondo del Dipartimento per gli affari economici, che ha cura di tenerne informato il Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 marzo 1997
Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
Berlinguer
Il Ministro per la funzione pubblica
e gli affari regionali
Bassanini
p. Il Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica
Pennacchi
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 159
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1997-03-25;326#art-6