Art. 4
4 / 5In vigore dal 29 giu 1997
1. Gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale si articolano in due prove scritte ed una prova orale.
2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di due temi a carattere spiccatamente professionale a scelta del candidato tra almeno due proposti per ciascuna prova e per ciascuna laurea dalla commissione. Lo svolgimento delle prove avviene in due giorni consecutivi: il primo tema è dedicato allo sviluppo di aspetti tecnici; il secondo ad analisi economicoestimative e ad eventuali risvolti giuridici stabiliti e dettati dalla commissione.
3. Il tempo da dedicare allo svolgimento di ciascuno dei due elaborati è di otto ore consecutive.
4. La prova orale consiste in un colloquio su argomenti professionali specifici relativi prevalentemente alla laurea posseduta dal candidato, tendente ad accertare la capacità d'uso del sapere tecnicoprofessionale nonché l'attitudine all'esercizio della professione. Nel corso del colloquio deve inoltre essere accertata la conoscenza delle norme che regolano l'esercizio dell'attività professionale.
5. La prova orale si svolge dinanzi a tutta la commissione ed ha una durata minima di trenta minuti. L'ammissione alla prova orale si ottiene avendo superato ciascuna delle prove scritte con un voto non inferiore a sei decimi. La prova orale si considera superata quando la sua valutazione è non inferiore a sei decimi.
6. Al termine dei lavori la commissione riassume i risultati raggiunti da ogni candidato in ogni prova ed esprime il voto complessivo. Gli elenchi degli abilitati sono divisi per laurea posseduta.
7. L'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale consente l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nella specifica sezione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1997-03-21;158#art-4