Art. 3

Art. 3

3 / 5
In vigore dal 29 giu 1997
1. Le commissioni giudicatrici dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale nominate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 152 sono composte da: un presidente e da quattro liberi professionisti designati dalla federazione regionale dei dottori agronomi e dottori forestali. I liberi professionisti, anche appartenenti ad ordini di regioni diverse, devono essere iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni; una terna di professori universitari di ruolo designati dal rettore fra i professori ordinari e ossociati della facoltà di agraria avente sede nella città in cui si svolge l'esame o, in mancanza, in una città vicina. Se nella facoltà di agraria della città sede degli esami di Stato sono attivati più corsi di laurea, il numero delle terne dei professori universitari di ruolo da nominare sarà pari al numero dei corsi di laurea attivati da oltre cinque anni. 2. Il presidente e i quattro commissari liberi professionisti partecipano agli esami di tutti i candidati. I tre professori di ruolo di ciascun corso di laurea partecipano soltanto agli esami dei candidati in possesso della laurea corrispondente. Pertanto il giudizio collegiale su ciascun candidato è sempre espresso dal presidente e da sette commissari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1997-03-21;158#art-3