Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 29 giu 1997
1. Gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale hanno luogo ogni anno in due sessioni. Essi sono indetti con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che precisa le sedi, le lauree ammesse per ciascuna sede, la data d'inizio delle prove. 2. Le sedi sono prescelte fra le città che ospitano la facoltà di agraria. Le lauree ammesse nelle diverse sedi, fra quelle elencate all'articolo del presente regolamento, corrispondono a quelle conferite dalle rispettive facoltà di agraria purchè i relativi corsi di laurea siano attivati da oltre cinque anni. 3. Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale in una qualsiasi delle sedi in cui svolgono le prove corrispondenti allo specifico titolo di studio posseduto. 4. Il candidato che non si presenti all'inizio delle prove o in una delle scadenze fissate dalla commissione perde il diritto all'esame senza alcun rimborso delle tasse e dei contributi versati. 5. Il candidato che si ritira durante le prove d'esame è considerato respinto.
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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1997-03-21;158#art-2