Art. 16 · Diplomi e certificazioni

Art. 16

16 / 19

Diplomi e certificazioni

In vigore dal 8 lug 1997
1. I diplomi relativi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico sono firmati per il Ministro della pubblica istruzione e rilasciati, in unico esemplare, dal preside dell'istituto professionale di Stato per l'agricoltura presso il quale hanno avuto luogo gli esami, su modulo fornito dal Provveditorato generale dello Stato. 2. In caso di perdita del diploma originale può essere rilasciato dal preside dell'istituto soltanto un certificato sostitutivo dello stesso, in conformità della procedura prevista dalle vigenti disposizioni per i diplomi di maturità. 3. I diplomi ed ogni altra certificazione possono essere rilasciati dallo stesso preside, solo previa presentazione di domanda in carta legale e di attestazione, da parte degli aventi diritto, dell'avvenuto versamento della tassa di L. 9.000 a favore dell'erario e di L. 10.000 a favore dell'istituto, a norma dell' della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, e del precedente .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1997-03-06;176#art-16