Art. 14 · Candidati non abilitati

Art. 14

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Candidati non abilitati

In vigore dal 8 lug 1997
1. I candidti che non conseguono l'abilitazione, come pure quelli dichiarati assenti o esclusi dal proseguimento degli esami, debbono ripetere, qualora si ripresentino ad una successiva sessione, tutte le prove previste dal presente regolamento e sono tenuti a pagare nuovamente per intero la tassa ed il contributo indicati nel precedente , essendo comunque esclusa la possibilità di chiedere il rimborso o di avvalersi di quelli già versati.
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