Art. 11 · Svolgimento delle prove di esame

Art. 11

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Svolgimento delle prove di esame

In vigore dal 8 lug 1997
1. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte o scritto - grafiche viene indicato nell'ordinanza ministeriale con la quale è annualmente indetta la relativa sessione d'esame. 2. I temi, unici per ciascuna prova, vengono inviati dal Ministero della pubblica istruzione. 3. La valutazione degli elaborati ha inizio il giorno feriale successivo al termine della seconda prova scritta o scrittografica e si effettua collegialmente. Di norma vengono valutati giornalmente non meno di 10 elaborati. 4. Per lo svolgimento delle prove orali vengono convocati giornalmente non meno di 5 candidati in almeno 4 sedute settimanali, esclusi i giorni festivi. 5. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede degli esami. 6. Le prove orali sono pubbliche ed hanno inizio non oltre il quindicesimo giorno dall'affissione dell'elenco di cui al comma precedente. 7. Non sono consentite prove suppletive e pertanto i candidati che risultino per qualsiasi motivo assenti anche ad una sola delle prove scritte o scrittografiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami. 8. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data. 9. La convocazione degli anzidetti candidati deve avvenire, di norma, nei giorni già stabiliti in calendario. Al riguardo la commissione può eccezionalmente fissare - tenendo presenti sia le esigenze prospettate dagli interessati, sia la necessità di una conclusione in tempi ragionevoli del procedimento - eventuali sedute supplementari.
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