Art. 21 · Amministrazione giudiziaria
Capo IV

Art. 21

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Amministrazione giudiziaria

In vigore dal 24 mag 1997
1. Qualora il giudice dell'esecuzione, o quello delegato al fallimento, oppure il commissario liquidatore, affidino all'istituto l'amministrazione giudiziaria di immobili, il cancelliere o il curatore, oppure l'incaricato del commissario liquidatore procede, unitamente ad un rappresentante dell'istituto, ad eseguire l'inventario ed il bilancio di consistenza mediante verbalizzazione delle operazioni compiute. 2. L'istituto, avuto in consegna l'immobile unitamente al verbale ed a tutta la documentazione relativa, deve iscrivere ciascun incarico sull'apposito registro cronologico contabile, da tenere costantemente aggiornato, e formare il fascicolo contenente i documenti giustificativi. 3. L'istituto deve compiere tutti gli atti necessari all'incarico affidatogli entro i limiti dell'ordinaria amministrazione, attenendosi alle direttive impartite dal giudice o dal commissario e dovrà segnalare immediatamente a questi ultimi qualsiasi pretesa di terzi sull'immobile amministrato o qualsiasi turbativa. 4. Alla fine di ogni trimestre l'istituto deve presentare il conto di ogni singola amministrazione e depositare le relative rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice o dal commissario. 5. Al termine di ogni singola amministrazione l'istituto deve presentare il rendiconto finale all'approvazione dell'autorità che ha conferito l'incarico, la quale ne rilascerà attestazione scritta. 6. L'istituto, inoltre, nelle esecuzioni immobiliari, quale custode o amministratore, fornisce al giudice l'assistenza necessaria per la vendita e può essere dallo stesso incaricato delle operazioni preliminari all'uopo indispensabili.
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