Art. 2
2 / 2In vigore dal 11 apr 1997
1. Il diploma universitario dell'assistente sanitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 gennaio 1997
Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 50
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1997-01-17;69#art-2