Art. 2 · Requisiti formali di costituzione e raccordo con le fonti istitutive
Titolo I

Art. 2

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Requisiti formali di costituzione e raccordo con le fonti istitutive

In vigore dal 10 ago 1997
Requisiti formali di costituzione e raccordo con le fonti istitutive 1. I fondi pensione devono essere istituiti con atto pubblico. 2. Gli atti costitutivi e gli statuti, nel regolamentare l'ordinamento dei fondi pensione, salvaguardano le competenze attribuite dal decreto legislativo n. 124 del 1993 alle fonti istitutive.
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urn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1997-01-14;211#art-2