Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 9 dic 1997
1. Le spese derivanti dallo svolgimento dei singoli corsi di aggiornamento fanno carico al Ministero della sanità sulla base delle apposite convenzioni che saranno stipulate con le strutture pubbliche sanitarie all'uopo autorizzate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 dicembre 1996 Il Ministro della sanità Bindi Il Ministro della pubblica istruzione Berlinguer Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1997 Registro n. 2 Sanità, foglio n. 51
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