Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 31 dic 1996
La procedura di cui al presente regolamento è operativa a partire dal 1 gennaio 1997. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 dicembre 1996 Il Ministro: VISCO Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1996. Registro n. 3 Finanze, foglio n. 201
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