Art. 2
2 / 8In vigore dal 31 dic 1996
1. La procedura di cui al presente regolamento è applicabile a tutti i proventi dei titoli di cui all', lettera a), depositati direttamente o indirettamente presso la banca di secondo livello, da parte degli investitori non residenti o degli enti internazionali aventi diritto alla non applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi dell', comma 1, e dell', comma 4, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
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