Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 26 gen 1997
1. Le preparazioni enzimatiche di cui all' devono provenire da microrganismi di origine animale o vegetale. 2. I microorganismi utilizzati per la produzione delle preparazioni enzimatiche devono appartenere a specie riconosciute non patogene o non tossigene e, in ogni caso, devono appartenere alla specie Bacillus subtilis e Aspergillus oryzae. 3. Le preparazioni enzimatiche di origine microbica devono essere ottenute secondo i metodi e le condizioni di coltura che comportano una fermentazione controllata e prevengano l'introduzione e lo sviluppo di microrganismi che possano dare origine a prodotti tossici o a sostanze indesiderabili.
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