Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 26 gen 1997
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1354, concernente la disciplina igienico-sanitaria della produzione e del commercio della birra ed in particolare l', comma 1, lettera e); Visti gli , lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, relativo a regolamento, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE; Considerato che l'impiego di preparazioni enzimatiche amilolitiche e betaglucanasiche nella fabbricazione della birra esercita sul piano tecnologico azione favorevole nella trasformazione degli amidi in zuccheri e delle sostanze glucanico-proteiche in oligosaccaridi, favorendo il processo di fermentazione del mosto e quello di post-fermentazione e di maturazione del prodotto; Considerato che tale tecnica è da tempo in uso in alcuni Paesi dell'Unione europea produttori di birra; Ravvisata l'opportunità di consentire nella fabbricazione della birra l'impiego di talune preparazioni enzimatiche amilolitiche e betaglucanasiche; Sentiti i Ministeri delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'industria, commercio e artigianato, e delle finanze; Visto i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 15 novembre 1995 e 17 aprile 1996; Ritenuto di dover applicare la clausola del mutuo riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, anche alle preparazioni enzimatiche amilolitiche e betaglucanasiche originarie dei Paesi EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 6 marzo 1996 ai sensi della direttiva 83/189/CEE del 23 marzo 1983; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale 25 luglio 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 29 ottobre 1996; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. È consentito impiegare nella fabbricazione della birra preparazioni enzimatiche costituite da: a) alfa amilasi, alfa 1,4 e 1,6 amiloglucosidasi e loro miscele; b) 1,4 e 1,3 betaglucanasi. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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