Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 20 dic 1996
1. Le banche segnalano al Fondo l'inizio delle procedure esecutive promosse nei confronti dei soggetti inadempienti, con l'indicazione dell'importo per il quale viene esperita la procedura, nonché l'esito della procedura stessa. 2. La malleveria sussidiaria del Fondo è altresì attivabile nei casi in cui, nel corso di una procedura esecutiva sulla garanzia primaria, viene offerta una somma pari almeno alla valutazione dei beni in fase di escussione. In tal caso, la banca può, ferma restando la necessità di un assenso preventivo da parte del Fondo, accogliere l'offerta formulata. La data dell'assenso formale da parte del Fondo sulla predetta offerta costituisce il termine finale per il conteggio degli interessi legali a carico dello stesso. 3. Nel caso in cui, ferme restando le condizioni previste al precedente comma 2, la somma offerta risulti inferiore rispetto alla valutazione dei beni in fase di escussione, la banca creditrice, dopo aver acquisito uno specifico assenso da parte del Fondo, può accogliere la proposta anzidetta. In tal caso la perdita a carico del Fondo viene ridotta proporzionalmente al minore importo offerto rispetto alla valutazione effettuata in sede giudiziale. 4. La garanzia sussidiaria del Fondo copre la perdita risultante per rate insolute e capitale residuo, oltre gli interessi al tasso contrattuale dalla data della prima inadempienza fino alla data di avvio della procedura esecutiva sulla garanzia primaria e, comunque, per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni. Sull'ammontare complessivo così ottenuto vengono riconosciuti gli interessi, al tasso legale tempo per tempo vigente, dalla data di avvio a quella di chiusura della procedura esecutiva primaria, nonché le spese processuali e di esecuzione. 5. Nelle istruzioni applicative emanate dal Fondo ai sensi del successivo , sono stabilite le modalità per la determinazione delle perdite da rimborsare. 6. Per le operazioni assistite da concorso pubblico in conto interessi, il Fondo determina la perdita da ripianare, rimborsando il capitale residuo individuato in base al piano di ammortamento al tasso contrattuale. Sulla somma così determinata, si applica quanto stabilito al comma 4 del presente articolo. 7. Il rimborso delle perdite viene effettuato dal Fondo entro novanta giorni dalla ricezione di tutta la documentazione occorrente per l'istruttoria, sulla base sia della modulistica all'uopo predisposta, sia delle ulteriori notizie eventualmente ritenute necessarie. In caso di ritardo nel rimborso, il Fondo corrisponde interessi di mora in misura pari al tasso legale tempo per tempo vigente, calcolato dalla predetta scadenza fino al giorno di pagamento.
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