Art. 4 · Modalità dell'intervento

Art. 4

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Modalità dell'intervento

In vigore dal 21 dic 1996
1. L'anticipazione è concessa, compatibilmente con le disponibilità del Fondo, in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dell'investimento effettuato dall'intermediario con mezzi propri e comunque per un importo non superiore a 10 miliardi di lire per ogni singola iniziativa. 2. L'anticipazione e evidenziata nella nota integrativa del bilancio dell'intermediario. 3. Le azioni o quote acquisite dagli intermediari con i mezzi propri e con le anticipazioni del Fondo devono essere di nuova emissione; sono esclusi i casi di aumenti di capitale derivanti da conversioni di obbligazioni o di finanziamenti convertibili.
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