Art. 2 · Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali.

Art. 2

2 / 6

Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali.

In vigore dal 18 dic 2014
1. Ai sensi della lettera a) del comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale nonché l'esercizio della sovranità nazionale, la continuità e la correttezza delle relazioni internazionali, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi: a) documenti relativi all'attività investigativa ed ispettiva la cui diffusione può pregiudicare l'attività di indagine di organismi nazionali ed esteri, incidendo sulla correttezza delle relazioni internazionali; b) documenti attinenti ad accordi di cooperazione, anche di carattere investigativo nei settori istituzionali sviluppati con l'apporto e la collaborazione di organismi di polizia, fiscali e doganali esteri nonché dei servizi della Commissione dell'Unione europea e di altri organismi comunitari e internazionali; c) documenti relativi alla fornitura o sperimentazione di beni e servizi considerati di carattere strategico; d) documenti relativi all'assegnazione di personale agli organismi di informazione e sicurezza; d-bis) documenti concernenti le procedure di rilascio, diniego, limitazione, sospensione, revoca e proroga relative ai Nulla osta di sicurezza, all'autorizzazione all'Accesso Cifra, all'accesso ai sistemi per l'elaborazione automatica di dati classificati, nonché le informazioni e autorizzazioni relative al personale esperto nella trattazione e nella gestione di documenti classificati, agli operatori di apparati cifranti e alle "appendici riservate" di atti contrattuali che prevedono la trattazione di informazioni classificate.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:1996-10-29;603#art-2