Art. 2
2 / 2In vigore dal 7 gen 1997
1. L'articolo 22 del regolamento approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, è così modificato:
" 1. Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista consistono in due prove scritte e in una prova orale.
2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di due temi scelti dalla Commissione rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie:
a) materie aziendali:
1) ragioneria generale ed applicata;
2) revisione aziendale;
3) tecnica industriale e commerciale;
4) tecnica bancaria;
5) tecnica professionale;
6) finanza aziendale (gestione finanziaria e calcoli finanziari);
b) materie giuridiche:
1) diritto privato;
2) diritto commerciale;
3) diritto fallimentare;
4) diritto tributario;
5) elementi del diritto del lavoro e della previdenza sociale.
3. La scelta dei temi per tali prove scritte deve avvenire immediatamente prima della dettatura e per estrazione a sorte fra tre tracce elaborate dalla commissione collegialmente.
4. Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati cinque ore dal momento della dettatura del tema.
5. Al fine di garantire l'anonimato delle prove scritte gli elaborati devono essere depositati e conservati in buste chiuse e sigillate non trasparenti. Le generalità del candidato vanno apposte su specifico foglio da inserire in separata analoga busta. Le indicate buste sigillate sono chiuse in una ulteriore analoga busta.
6. La prova orale è diretta all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle a specifici casi concreti nelle seguenti materie, oltre che in quelle oggetto delle prove scritte:
1) informatica;
2) sistemi informativi;
3) economia politica;
4) matematica;
5) statistica.
7. L'accertamento della conoscenza di quest'ultimo gruppo di materie dovrà essere limitato alle esigenze della professione di dottore commercialista ed a quelle del controllo della contabilità e dei bilanci.
8. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno superato le prove scritte conseguendo il punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove.
9. La prova orale avrà la durata di non meno di venti minuti".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 ottobre 1996
Il Ministro: BERLINGUER Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1996
Registro n. 1 Università, foglio n. 218
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1996-10-24;654#art-2