Art. 4
4 / 4In vigore dal 5 dic 1996
L'ultimo comma dell'allegato 2 del regolamento 20 luglio 1989, n. 298, è sostituito dal seguente:
"Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori iscritti nel libro genealogico ufficiale o nei registri suini riproduttori ibridi ufficialmente riconosciuti, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando il valore medio di mercato degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nel libro genealogico ufficiale o nei registri suini riproduttori ibridi ufficialmente riconosciuti, calcolato secondo i criteri sopra riportati, delle seguenti percentuali:
100% per verri iscritti nel libro genealogico ufficiale provati geneticamente con esito positivo;
80% per riproduttori iscritti nel libro genealogico ufficiale e per riproduttori ibridi con qualifica 'selezionè;
45% per riproduttori ibridi con qualifica 'moltiplicazionè;
15% per riproduttori ibridi con qualifica 'produzionè.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 agosto 1996
Il Ministro della sanità BINDI
Il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali
PINTO
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 316
Storico versioni
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