Art. 2 · Competenze ed esercizio del controllo

Art. 2

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Competenze ed esercizio del controllo

In vigore dal 26 ott 1996
1. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all', il SECIN: a) accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti nelle disposizioni normative e nelle direttive generali emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine i direttori generali trasmetteranno al SECIN gli atti relativi alla programmazione annuale di rispettiva competenza, evidenziando gli obiettivi di rendimento e di risultato della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa e quelli relativi alle decisioni organizzative e di gestione del personale; trasmetteranno, inoltre, le relazioni annuali al Ministro sull'attività svolta nell'anno precedente e le relazioni della Corte dei conti in sede di controllo sull'attività del Ministero; b) verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse, anche in ordine alla erogazione dei trattamenti economici accessori attribuiti sulla base della normativa di settore e delle direttive del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa svolta; c) predispone, almeno annualmente, d'intesa, ove possibile, con i responsabili delle direzioni generali e delle altre unità organizzative, i parametri di riferimento del controllo sull'attività amministrativa; d) compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro i termini previsti dall' della legge 7 agosto 1990, n. 241; e) fornisce alla Corte dei conti gli elementi da questa richiesti a norma dell', comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; f) cura ogni altro adempimento previsto da norme di legge o regolamento. 2. Il SECIN ha facoltà di richiedere a tutti gli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli atti e le informazioni necessari allo svolgimento della propria attività e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. 3. Il SECIN, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, può chiedere informazioni agli uffici dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, dello stesso decreto legislativo. 4. Per motivate esigenze il SECIN può avvalersi di consulenti esterni, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. La valutazione dell'operato degli esperti è demandata al collegio preposto alla direzione del SECIN. 5. Il SECIN può avvalersi, ove necessario, dell'ausilio delle strutture esistenti nell'ambito dell'amministrazione. 6. L'organo di direzione del SECIN riferisce trimestralmente al Ministro sui risultati dell'attività svolta. In particolare, con riferimento al controllo di gestione sull'attività amministrativa delle direzioni generali, dei servizi e delle altre unità organizzative, mette in evidenza le cause di mancato o parziale conseguimento degli obiettivi o di scostamento dai parametri ed indici di rendimento, segnala le irregolarità eventualmente riscontrate e propone i correttivi ritenuti necessari. Comunica, altresì, ai responsabili degli uffici di livello dirigenziale generale interessati i risultati del controllo eseguito.
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