Capo II
Art. 8
8 / 19In vigore dal 17 set 1996
1. La domanda di ammissione a quotazione, deliberata dallo stesso organo dell'ente che ha disposto l'emissione, deve:
- riferirsi a tutti i titoli della stessa emissione;
- contenere l'indicazione del numero dei sottoscrittori e del numero e valore dei titoli collocati;
- essere inoltrata alla CONSOB corredata della seguente documentazione:
a) copia, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'ente, del provvedimento di emissione del prestito corredato degli allegati e contenente gli estremi delle autorizzazioni, approvazioni e iscrizioni prescritte dalle rispettive disposizioni;
b) fac-simile del titolo corredato della dichiarazione che è emesso nella forma definitiva ed è liberamente trasferibile.
2. La CONSOB, entro venti giorni dal ricevimento, verifica la completezza della domanda e comunica senza indugio al richiedente l'esito di tale verifica indicando la documentazione eventualmente mancante. La domanda prende data dal giorno di presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione di cui al comma 1, giorno di cui deve essere data comunicazione al richiedente.
3. La CONSOB richiede un parere sull'ammissione a quotazione al Ministero dell'interno, il quale si pronuncia sulla base delle informazioni disponibili entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata formulazione del parere nel termine indicato è da intendersi quale assenza di informazioni rilevanti.
4. La CONSOB delibera entro tre mesi dalla data di cui al comma 2, e comunica al richiedente l'ammissione o il rigetto della domanda.
5. La formulazione di richieste in fase istruttoria non comporta la sospensione del termine di cui al comma 4.
Storico versioni
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