Capo I
Art. 2
2 / 19In vigore dal 17 set 1996
1. La quotazione dei titoli è disposta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) a seguito di comunicazione dell'avvenuta emanazione del decreto di emissione da parte del Ministero del tesoro contenente anche la specificazione del taglio minimo dei titoli. Tale comunicazione si ritiene eseguita mediante trasmissione, anche via fax, del decreto medesimo.
2. La quotazione dei titoli assegnati tramite la procedura d'asta ha luogo il giorno successivo all'effettuazione della stessa.
3. L'emissione è rappresentata da un certificato globale che può avere carattere definitivo o provvisorio; in tale secondo caso è sostituito, previo annullamento, da titoli definitivi.
Storico versioni
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