Art. 16
Capo II

Art. 16

16 / 19
In vigore dal 17 set 1996
1. I soggetti indicati nell', comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, e i consorzi ai quali si applicano le norme degli enti locali i cui titoli sono ammessi a quotazione devono mettere a disposizione del pubblico il rendiconto della gestione, corredato della relazione di cui all'art. 73 del citato decreto. 2. I consorzi tra enti locali territoriali aventi rilevanza economica e imprenditoriale i cui titoli sono ammessi a quotazione devono mettere a disposizione del pubblico il bilancio. 3. I documenti contabili di cui ai commi 1 e 2, devono essere messi a disposizione del pubblico mediante: a) deposito di tutta la documentazione presso la sede dell'ente e presso l'organo competente di mercato, con l'obbligo di consegnarne copia a chiunque ne faccia richiesta; b) diffusione di un comunicato attraverso almeno due agenzie di stampa recante notizia dell'avvenuto deposito della documentazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.tesoro:decreto:1996-08-08;457#art-16