Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 1 ott 1996
1. La somma da computare in diminuzione è pari alla differenza tra l'imposta sul patrimonio netto già versata e quella che si sarebbe dovuta versare, deducendo dalla base imponibile le riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904. 2. Nel caso in cui la somma indicata al comma 1 sia superiore all'imposta straordinaria sul patrimonio netto, istituita dall', comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 656, può aver corso il rimborso della maggiore imposta versata ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a condizione che l'istanza sia stata presentata nel termine prescritto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1 agosto 1996 Il Ministro: VISCO Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1996 Registro n. 2 Finanze, foglio n. 386
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