Art. 5 · Procedura per la raccolta del risparmio

Art. 5

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Procedura per la raccolta del risparmio

In vigore dal 28 ago 1996
1. L'offerta al pubblico dei valori mobiliari che ai sensi del presente regolamento gli enti locali possono emettere sul mercato interno, salvo quanto indicato nell', è sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 18 e seguenti della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni e, nel caso previsto dall'art. 35, comma 5, della legge n. 724/1994, anche alla disciplina contenuta nel capo I della legge 18 febbraio 1992, n. 149. Il prospetto informativo che gli enti emittenti sono tenuti a redigere ai sensi di tale normativa deve contenere, tra l'altro, la precisa indicazione che il prestito non è assistito da alcuna garanzia a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 35, comma 8, della legge n. 724/1994.
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