Art. 10 · Servizio del prestito - Garanzie

Art. 10

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Servizio del prestito - Garanzie

In vigore dal 28 ago 1996
1. Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito dei fondi occorrenti per il servizio stesso. 2. Per gli enti emittenti di cui all', comma 2, del decreto legislativo n. 77/1995 e per i consorzi non aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, il servizio del prestito è assicurato attraverso il rilascio di delegazioni di pagamento ai sensi degli articoli 48 e 62 dello stesso decreto legislativo. 3. Per effetto di quanto disposto dall'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le delegazioni di pagamento e il limite di indebitamento per i consorzi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale sono disciplinati dalle disposizioni recate dall'art. 10-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440; le entrate da assumere a riferimento, sia per le delegazioni di pagamento che per il limite di indebitamento, sono costituite per i consorzi dalle entrate proprie effettive quali risultano individuate dal conto economico dello schema tipo di bilancio approvato con decreto del Ministro del tesoro del 26 aprile 1995 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 1995.
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