Art. 6 · Conseguimento dell'idoneità
Titolo I

Art. 6

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Conseguimento dell'idoneità

In vigore dal 23 ago 1996
1. Il candidato consegue l'idoneità se riporta nelle prove teorico-pratiche un punteggio non inferiore al 70% del punteggio totale riservato alle stesse (105/150) ed un punteggio complessivo (prove e curriculum) non inferiore al 70% di quello globalmente disponibile (140/200).
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-16;413#art-6