Art. 3 · Ammissione agli esami
Titolo I

Art. 3

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Ammissione agli esami

In vigore dal 23 ago 1996
1. Tutti i candidati che hanno inoltrato domanda di ammissione all'esame nei termini prescritti possono partecipare all'esame stesso senza alcuna ulteriore formalità. La data e la sede degli esami delle singole discipline sono rese note con appositi avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale ovvero con specifiche comunicazioni ai singoli candidati. Gli avvisi o le comunicazioni sono effettuati almeno venti giorni prima dell'espletamento degli esami. 2. All'istruttoria delle domande si procede dopo l'espletamento delle prove di esame, prima della approvazione della graduatoria e solo per quei candidati che abbiano superato le prove stesse.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-16;413#art-3