Art. 28 · Esami di idoneità organizzati nella provincia autonoma di Bolzano
Titolo V

Art. 28

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Esami di idoneità organizzati nella provincia autonoma di Bolzano

In vigore dal 15 ott 1998
Esami di idoneità organizzati nella provincia autonoma di Bolzano 1. Per garantire ai candidati l'esercizio del diritto di sostenere le prove di esame in lingua italiana o in lingua tedesca, nonché la loro valutazione da parte dei componenti la commissione esaminatrice che abbiano adeguata conoscenza delle due lingue, possono essere organizzati in provincia di Bolzano esami di idoneità disciplinati con legge della provincia di Bolzano, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento. 2. La commissione esaminatrice è composta pariteticamente da elementi di madre lingua italiana e di madre lingua tedesca. Della commissione fa parte un rappresentante del Ministero della sanità. 3. Gli esami sono indetti contestualmente a quelli nazionali. Il Ministero della sanità e la provincia autonoma di Bolzano concordano le iniziative necessarie per dare attuazione a quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 28 settembre - 9 ottobre 1998, n. 352 (in G.U. 1ª s.s. 14/10/1998, n. 41), "Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con decreto del Ministro della sanita', gli esami di idoneita' di cui al d.m. 16 maggio 1996, n. 413 (Regolamento concernente la disciplina degli esami di idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione) nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, e conseguentemente annulla l'art. 28 dello stesso regolamento ministeriale".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-16;413#art-28