Art. 24 · Attività ambulatoriale
Titolo IV

Art. 24

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Attività ambulatoriale

In vigore dal 23 ago 1996
1. L'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-16;413#art-24