Art. 2 · Bando, domande di ammissione agli esami, commissioni
Titolo I

Art. 2

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Bando, domande di ammissione agli esami, commissioni

In vigore dal 23 ago 1996
1. Gli esami sono indetti dal Ministero della sanità nel mese di settembre degli anni dispari per le singole categorie professionali e per le diverse discipline. Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il bando indica la forma, il contenuto e il termine di presentazione della domanda di ammissione. 3. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 4. Il candidato deve autocertificare, ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, il possesso dei requisiti di ammissione; deve inoltre allegare alla domanda stessa la documentazione concernente il curric- ulum professionale. 5. Le commissioni di esame sono nominate con decreto ministeriale. Ad ogni commissione sono attribuiti di norma non più di 250 candidati. Gli esami per la stessa disciplina si svolgono di norma contemporaneamente. 6. Le domande di ammissione agli esami, i documenti esibiti, ad esclusione delle pubblicazioni, e gli elaborati relativi alle prove di esame sono di norma conservati su supporto ottico ai sensi dell', comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. I moduli di risposta ai test di ciascun candidato sono conservati in originale. 7. Trascorsi dieci anni dalla data di approvazione della graduatoria, la documentazione di cui al comma precedente è inviata al macero ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso. 8. Prima della scadenza del termine di cui al comma 7 i candidati che non hanno partecipato agli esami o che non hanno superato gli stessi, possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione delle pubblicazioni prodotte. La restituzione è effettuata con spese postali a carico degli interessati.
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