Art. 15 · Idoneità per strutture di alta specialità
Titolo I

Art. 15

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Idoneità per strutture di alta specialità

In vigore dal 23 ago 1996
1. Le idoneità elencate all' e contrassegnate con l'asterisco sono di norma riferite ad unità operative di ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione o di U.S.L. di particolare dimensione territoriale.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-16;413#art-15