Art. 1

Art. 1

1 / 6
In vigore dal 2 ott 1996
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento CEE n. 1208/81 del 28 aprile 1981 del Consiglio che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti; Visto il regolamento CEE n. 1186/90 del 7 maggio 1990 del Consiglio che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti; Visto il regolamento CEE n. 344/91 del 13 febbraio 1991 della Commissione, e successive modifiche ed integrazioni, che stabiliscono le modalità di attuazione del regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, relativa al "Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali"; Considerato che i succitati regolamenti comunitari prescrivono che i controlli debbano effettuarsi due volte per trimestre nello stesso stabilimento di macellazione; Considerato che le funzioni relative ai suddetti controlli possono essere efficacemente attribuite agli organismi regionali; Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali nella seduta del 19 luglio 1995; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l', comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. M/1872 dell'8 settembre 1995; Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996, n. 54/96; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Gli stabilimenti di macellazione riconosciuti con bollo CEE ai sensi della direttiva 64/433/CEE, e successive modifiche ed integrazioni, sono obbligati ad effettuare la classificazione commerciale delle carcasse di bovini adulti, come sancito dai regolamenti comunitari n. 1186/90 del Consiglio e n. 344/91 della Commissione, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le prescrizioni contenute nel regolamento CEE n. 1208/81 del Consiglio del 28 aprile 1981. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1996-05-06;482#art-1