Art. 5 · Prove sierologiche e competenze

Art. 5

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Prove sierologiche e competenze

In vigore dal 25 lug 1996
1. Le prove ufficiali per la diagnosi della leucosi bovina enzootica sono quelle indicate nei punti A e B dell'allegato tecnico al presente regolamento. 2. Le operazioni di prelievo di sangue di cui al presente regolamento sono effettuate dai veterinari ufficiali e, di norma, lo stesso campione è utilizzato anche per le analisi relative al risanamento dalla brucellosi bovina. Per detti prelievi si deve utilizzare materiale monouso. 3. Quando in una stessa azienda, le operazioni vengono effettuate contestualmente a quelle relative alla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, il compenso previsto dalla normativa vigente è uno solo in quanto non cumulabile con quelli stabiliti per i suddetti interventi. 4. In condizioni epidemiologiche particolari e comunque da verificare congiuntamente tra la unità sanitaria locale e l'istituto zooprofilattico sperimentale competenti per territorio, sentito il parere dell'assessorato regionale alla sanità, è consentito l'impiego di campioni di latte per l'esecuzione delle prove diagnostiche. 5. I campioni di sangue o di latte dei bovini e dei bufalini da sottoporre a controllo, a cura della competente unità sanitaria locale, devono pervenire, adeguatamente conservati, esclusivamente all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio od alla relativa sezione diagnostica, nel più breve tempo possibile e comunque, di norma, entro la settantaduesima ora dal prelievo. 6. L'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio provvede all'esecuzione delle prove ufficiali sui campioni di cui al precedente comma 2, secondo le metodiche descritte nei punti A e B dell'allegato tecnico al presente regolamento. Detto istituto è tenuto a trasmettere gli esiti entro sette giorni dal ricevimento dei campioni. In caso di positività la risposta deve essere fornita con la massima celerità anche mediante il ricorso alla posta automatica. 7. A prescindere dalla sede legale o di residenza dei titolari degli allevamenti, le operazioni di controllo sierologico e gli eventuali interventi di profilassi nei confronti degli animali che effettuano alpeggio, transumanza o monticazione devono essere eseguiti a cura dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali di norma dove esistono strutture di ricovero o, comunque, dove gli animali stazionano per un periodo sufficientemente lungo (es. autunno-inverno). 8. A partire dal 1996 possono spostarsi per le ragioni di cui al comma 7 del presente articolo soltanto bovini appartenenti ad allevamenti indenni da leucosi bovina enzootica. Gli uffici regionali devono provvedere per tempo ad emanare specifiche disposizioni per regolamentare la materia. 9. L'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, è il centro di referenza per lo studio e la diagnosi della leucosi bovina enzootica. 10. È vietato allontanare per qualsiasi motivo i bovini e i bufalini sottoposti alle prove ufficiali. Prima della comunicazione dell'esito, salvo autorizzazione della unità sanitaria locale competente per territorio qualora si prospetti la necessità di una macellazione.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-02;358#art-5