Art. 2
2 / 19Definizioni
In vigore dal 25 lug 1996
1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a) bovino e bufalino da macello: l'animale della specie bovina e bufalina destinato ad essere inviato al macello direttamente o dopo essere passato attraverso un mercato o un centro di raccolta riconosciuto, per esservi macellato nelle condizioni stabilite dall' della direttiva CEE n. 64/432 recepita con legge 30 aprile 1976, n. 397, e succesive modificazioni;
b) bovini e bufalini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso: gli animali della specie bovina e bufalina diversi da quelli menzionati al punto a) destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere passati per un mercato o per un centro di raccolta riconosciuto;
c) allevamento bovino e bufalino indenne da leucosi bovina enzootica: l'allevamento che soddisfa le condizioni di cui al successivo e che sia riconosciuto indenne ai sensi dell' del presente regolamento;
d) azienda: il complesso agricolo o la stalla di chi commercia animali ufficialmente autorizzata e controllata situati nel territorio nazionale nei quali sono tenuti od allevati abitualmente bovini o bufalini da riproduzione, da ingrasso o da macello;
e) veterinario ufficiale: il veterinario dipendente dal Ministero della sanità, dalle regioni, dalle province autonome, o dalle unità sanitarie locali, o libero professionista formalmente incaricato dell'esecuzione delle operazioni di risanamento;
f) eradicazione: l'eliminazione della leucosi bovina enzootica e del relativo agente eziologico dagli allevamenti bovini e bufalini tramite le opportune operazioni di profilassi;
g) mercato o centro di raccolta riconosciuto: qualsiasi luogo, diverso dall'azienda, in cui si vendono o si acquistano, o in cui si raccolgono, si caricano o si imbarcano bovini o bufalini, che sia conforme all' della legge 30 aprile 1976, n. 397;
h) animale infetto: quello che risponde positivamente agli esami sierologici come dal successivo , comma 1;
i) animali allo stato brado: gli animali che vivono in libertà in un determinato territorio nel quale alimentazione, riproduzione e movimenti sono liberi, senza governo diretto da parte dell'uomo se non in occasione della cattura per la marcatura, per l'avvio al mercato, per trattamenti profilattico-terapeutici e per l'alimentazione integrativa quali-quantitativa. Tali animali hanno tuttavia un proprietario.
2. Ai sensi del presente regolamento secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230, la parte minima del territorio nazionale a cui può essere attribuita la qualifica sanitaria di "Indenne" è il territorio di una provincia.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-02;358#art-2