Art. 16 · Disposizioni finanziarie

Art. 16

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 25 lug 1996
1. Le regioni e le province autonome sostengono con i fondi loro assegnati dal fondo sanitario nazionale (parte corrente - capitolo 5941 del Ministero del tesoro) le spese relative all'esecuzione delle operazioni di cui al presente regolamento ed in particolare: a) le spese per i corsi di addestramento e formazione riservati al personale destinato ad operare per l'applicazione delle norme del presente regolamento; b) la gestione del sistema informativo e la sorveglianza epidemiologica; c) tutte le altre spese ritenute necessarie per l'eradicazione dagli allevamenti bovini e bufalini, nonché il pagamento delle prestazioni dei medici veterinari liberi professionisti autorizzati ad operare nell'ambito dei piani di profilassi e delle indennità di abbattimento dei capi riscontrati infetti ai sensi del presente regolamento. 2. Qualora le operazioni di profilassi e di risanamento della tubercolosi bovina vengano effettuate contestualmente ai controlli per la brucellosi bovina e/o per la leucosi bovina enzootica viene corrisposto ai veterinari ufficiali un unico compenso per allevamento controllato come previsto dalla normativa vigente.
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