Art. 10 · Attestazione per singoli soggetti

Art. 10

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Attestazione per singoli soggetti

In vigore dal 25 lug 1996
1. Per i singoli bovini e bufalini o per gruppi di tali animali appartenenti ad allevamenti indenni viene rilasciato, a richiesta degli interessati, da parte del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio, una specifica attestazione conforme ai modelli predisposti dal Ministero della sanità, comprovante che gli animali provengono da un allevamento indenne da leucosi bovina enzootica sotto il controllo dello Stato. Tale attestazione ha validità di quindici giorni.
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