Art. 2
2 / 3In vigore dal 13 lug 1996
1. L'albo è costituito da un registro in cui sono iscritti, in ordine cronologico rispetto alla data di adozione della delibera di trasformazione in persone giuridiche private, gli enti di cui all'elenco A allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
2. Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.
3. Nella prima parte del registro sono iscritti gli enti con la indicazione della denominazione e della relativa natura di associazione o fondazione.
4. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata dall'indicazione della data, delle pagine riservate nella parte analitica allo stesso ente e del volume in cui sono contenuti l'atto costitutivo, lo statuto ed i regolamenti. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente la denominazione dell'ente, il numero della pagina in cui lo stesso è iscritto e il riferimento alla parte analitica del registro.
5. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni ente sono indicati la data dell'atto costitutivo e quella del decreto interministeriale di approvazione dello statuto e dei regolamenti, la denominazione, il patrimonio, la sede dell'ente e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
6. Nella parte analitica del registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dai Ministeri vigilanti, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza. Sono altresì iscritti gli atti con cui gli enti deliberano la costituzione di società o l'acquisto di partecipazioni societarie.
7. Sono inoltre iscritti d'ufficio gli atti di nomina del commissario straordinario e del commissario liquidatore di cui all', commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 509 del 1994.
8. L'obbligo di richiedere le iscrizioni nel registro deve essere adempiuto degli amministratori degli enti che ne hanno la rappresentanza legale nel termine di quindici giorni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1996-05-02;337#art-2