Art. 2

Art. 2

2 / 6
In vigore dal 7 giu 1996
1. I soggetti indicati negli articoli 23, primo e quarto comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che corrispondono compensi comunque denominati per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, versano alla gestione separata di cui all', comma 26 della legge n. 335 del 1995 un importo pari al 10 per cento delle provvigioni determinate ai sensi dell'art. 2-bis, comma 6, del predetto decreto presidenziale. 2. Si applicano le disposizioni di cui all', commi 2, 3, 4 e 5.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1996-05-02;281#art-2