Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 1 giu 1996
1. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la commissione provvede all'esame delle domande di iscrizione nell'albo e della documentazione allegata al fine di valutare il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti necessari ed esprime il proprio parere ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 33, comma 6, del predetto decreto n. 507 del 1993. 2. La commissione provvede, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, alla revisione annuale della sussistenza dei requisiti necessari per il permanere dell'iscrizione. 3. La commissione provvede, altresì, ad esprimere il proprio parere in ordine alla cancellazione degli iscritti nell'albo.
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