Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 1 giu 1996
1. La commissione prevista dall'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'esame delle domande di iscrizione per la revisione periodica della sussistenza dei requisiti e per la cancellazione degli iscritti è convocata dal presidente, previa diramazione dell'ordine del giorno concernente gli argomenti posti all'esame. 2. La convocazione può essere disposta di volta in volta o a data fissa, secondo un calendario periodico, nonché in tutti i casi in cui il presidente lo ritenga opportuno. 3. Le riunioni della commissione sono valide con l'intervento di almeno tre componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza, a parità di voti prevale quello del presidente.
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